Attività consentite
Attività consentite in Zona A
Nelle Zone A dell'AMP è consentito l'accesso e la sosta esclusivamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica.
Attività consentite in Zona B
- l'accesso e la sosta solo alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta;
- la navigazione a motore ai natanti esclusivamente per raggiungere con la rotta più breve gli ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a cinque nodi;
- la navigazione a vela e a remi;
- l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate dall'Ente gestore;
- la pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'AMP;
- la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- la balneazione;
- le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea autorizzati;
- le immersioni subacquee, autorizzate dall'Ente gestore;
- la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'Ente gestore;
- l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore;
- le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di istituzione dell'AMP;
- la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore;
- il prelievo, per soli motivi di studio, di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'Ente gestore.
Attività consentite in Zona C
- la balneazione;
- le visite guidate subacquee, disciplinate dall'Ente gestore;
- le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore;
- la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni a velocità non superiore a dieci nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;
- la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'Ente gestore;
- l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate dall'Ente gestore;
- l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate;
- l'esercizio della pesca professionale, con gli attrezzi della piccola pesca, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'AMP;
- le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'AMP;
- l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'AMP;
- la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti specificamente autorizzati dall'Ente gestore;
- il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'Ente gestore.